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PON MI FSE FESR

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“La valutazione è espressione dell‘autonomia professionale propria della funzione docente nella sua dimensione individuale e collegiale, nonché dell‘ autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva” (Regolamento sulla valutazione, D.P.R. 26 giugno 2009, n. 122, art. 1).

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni e concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.

Essa è pertanto un aspetto fondamentale del processo di insegnamento/apprendimento e si definisce in rapporto alla programmazione della quale è fase di controllo ed ha per oggetto i processi di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo dello studente. Nel momento in cui si giudicano gli esiti qualitativi e quantitativi dell'attività didattica infatti è possibile ripensare e ridefinire le linee programmatiche per garantire l'efficacia dell'offerta formativa della scuola per il raggiungimento degli standard cognitivi e comportamentali che connotano la formazione liceale e il corrispondente profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Contemporaneamente attraverso la valutazione si puntualizza il progresso del singolo studente, il suo livello di apprendimento e di acquisizione di conoscenze e competenze trasversali e specifiche e si favoriscono i processi auto valutativi anche ai fini delle scelte successive.

La valutazione iniziale ha funzione diagnostica e permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai bisogni formativi degli studenti.

La valutazione formativa avviene “in itinere” e ha una funzione regolativa in quanto consente di adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare strategie di recupero, senza dimenticare che gli interventi di verifica hanno anche il compito di sollecitare le potenzialità degli studenti. Il processo valutativo si attua attraverso verifiche elaborate in funzione delle specifiche situazioni didattiche.

La valutazione deve “tendere” all'oggettività attraverso criteri di valutazione chiari ed esplicitati. Dopo ogni verifica, i risultati sono resi noti con tempestività, per permettere allo studente la conoscenza dei livelli di preparazione raggiunti e per una sua piena assunzione di responsabilità nel processo formativo. In particolare le verifiche scritte verranno di norma riconsegnate agli alunni dopo circa due settimane, salvo intervengano circostanze particolari e comunque inderogabilmente prima della prova successiva. I risultati delle prove orali saranno comunicati di norma al termine delle stesse o al più tardi alla successiva lezione.

Se la valutazione durante il percorso è uno strumento di controllo dell'efficacia dell'azione formativa ed ha una funzione di “promozione” delle capacità dello studente, la valutazione finale comporta un giudizio sul possesso degli strumenti necessari per proseguire gli studi: la promozione è il riconoscimento del possesso delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per affrontare la classe successiva. Essa deve fare riferimento:

  • al percorso compiuto da ogni studente;
  • al possesso delle conoscenze e competenze necessarie per il passaggio alla classe successiva che devono essere valutate almeno con il 6, ivi incluso il comportamento;
  • alle potenzialità che sono state individuate ed accertate.

La valutazione, sia quella in itinere che quella finale, è comunicata alle famiglie attraverso il registro elettronico e per mezzo di schede informative, di pagelle quadrimestrali (gennaio e giugno) nonché attraverso colloqui periodici con i genitori.

Similmente sono comunicate ai genitori le decisioni assunte dal Consiglio di classe, le carenze rilevate, i voti attribuiti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente sono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero, le modalità e i tempi delle relative verifiche.

In ogni caso lo studente ha diritto ad essere valutato attraverso un congruo numero di verifiche (scritte e/o orali a seconda che lo preveda la materia di riferimento) definite dai dipartimenti disciplinari ed esplicitate nella programmazione didattica.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal Consiglio di Classe, è espressa in decimi e comprende anche il comportamento. Negli scrutini intermedi delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte la valutazione dei risultati raggiunti sarà formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale.

Sono ammessi alla classe successiva o all‘Esame di Stato gli studenti che hanno conseguito una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina, incluso il voto di condotta. (D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, artt .4, 6 e 7). Nei confronti degli studenti diversamente abili la valutazione è effettuata in relazione al PEI. Nei confronti infine di studenti con DSA la valutazione terrà conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni, per cui si adotteranno gli strumenti metodologico-didattici compensativi e/o dispensativi più idonei. (Regolamento, art. 10)

Dall‘a.s. 2008/2009 il voto di condotta concorre, a tutti gli effetti, alla determinazione della media. Premesso che il voto di condotta inferiore a 6/10 è irrogato nei casi richiamati all‘art. 7, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, il Collegio dei docenti ha individuato i criteri, con relativi descrittori, ai fini dell‘attribuzione del voto di condotta. Criteri e descrittori sono riportati nei criteri per l'assegnazione del voto di condotta.

Il Collegio dei docenti delibera, entro il mese di maggio di ogni anno, sui criteri di valutazione relativi agli scrutini finali e all‘esame di stato. In quest‘ultimo caso i criteri deliberati per le classi quinte confluiscono nel documento del 15 maggio di presentazione della classe alla commissione di esame.

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